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Come potete vedere dal grafico, in cima alla linea gerarchica c’è il proprietario delle informazioni.
Ai fini del G.D.P.R. (Regolamento Ue n.679/2016), spesso chiamata “legge sulla privacy”, ma che in realtà più esattamente è denominata “legge sul trattamento dei dati personali” questo soggetto è individuato nel “titolare del trattamento”.
Sempre ai fini della medesima legge, il vero “proprietario” dei dati è in realtà il soggetto al quale i dati si riferiscono, in altre parole il c.d. “interessato”
Nella lingua italiana il significato esatto di “privacy” è riservatezza, che costituisce un insieme più ristretto rispetto al trattamento dei dati personali al quale fa riferimento la legge, all’art. 1 comma 1: “La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale”
Detto anche Information Owner, appartiene solitamente ai quadri del business management. Tra i suoi compiti andrebbero inclusi:
L’identificazione dei gruppi iniziali di classificazione delle informazioni, in maniera tale che questi soddisfino le esigenze del business. In pratica deve esserci una corrispondenza di massima tra la classificazione delle informazioni per il business process e l’information security.
Tutte le attività sopra menzionate sono divenute da tempo un obbligo di legge per il titolare, proprio per l’esistenza della legge accennata; è possibile in linea di principio ammettere la c.d. “delega penale” delle funzioni, ma – come vedremo – nel caso di specie è abbastanza difficile da realizzare in pratica, proprio per l’estrema pervasività della legge 675/96 e per il concetto estremamente ampio di “dato personale”.
Inoltre le attività indicate costituiscono una parte dell’elenco della varie misure di sicurezza espressamente previste dal modulo per la notificazione del trattamento dei dati personali al Garante, modulo che elenca numerose misure, sia di tipo logico, sia di tipo logistico, sia di tipo tecnico; la conseguenza è che le misure “tecniche” elencate divengono un obbligo di legge nella maggior parte dei casi e il non implementare tali misure può costituire la base sia per illeciti di tipo penale, sia per pesanti richieste di risarcimento danni.
Da una prima analisi dei punti precedenti è possibile individuare la collocazione dell’Information Security Manager.
La figura dell’ISM è sottoposta a rendiconto all’information owner. In realtà, più che un diretto subordinato, l’infosecurity manager è il braccio destro del proprietario delle informazioni. Di seguito enucleiamo i compiti primari di questa figura professionale.